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Comunicazione Operazioni rilevanti ai fini IVA di cui all’Art.21 DL 78/2010

Entro il prossimo 31/10/2011 occorrerà procedere all’invio telematico della comunicazione di cui all’art.21 del DL 78/2010: nell’elenco, da predisporre da parte dei titolari di partita Iva, andranno riportati tutti gli acquisti/cessioni di beni e di servizi, rilevanti ai fini Iva, effettuati nel 2010 e nel 2011, il cui importo è pari o superiore a 3.000 euro (per il 2010 l’importo minimo è pari a 25.000 euro). Una volta a regime l’invio della comunicazione andrà effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Per il periodo 2010 e per le operazioni registrate fino a giugno 2011 l’invio riguarderà solo le fatture di acquisto e di vendita; quelle documentate da scontrini/ricevute dovranno essere indicate nell’elenco a partire dal 01/07/2011.

Come detto l’importo delle operazioni da indicare nell’elenco deve essere per il 2011 uguale o maggiore a 3.000 € mentre per quel che riguarda i corrispettivi l’importo minimo per indicare le operazioni in elenco è pari a 3.600 € (imponibile + imposta).

La comunicazione va predisposta per anno solare e la data di registrazione dell’operazione è il momento rilevante per ricomprendere l’operazione stessa nella comunicazione di un anno o in quella dell’anno successivo.

Contenuto e modalità di compilazione della comunicazione “Art.21” alla luce della circolare 24/E:

  • Nella comunicazione non vanno indicate le operazioni ricevute ed effettuate nei confronti di soggetti cosiddetti “black list” e le operazioni indicate nei modelli INTRA. Nel primo caso si tratta di una conferma mentre è una novità l’esclusione delle operazioni “Intra”. L’inserimento da prima nota prevede l’impostazione del campo “Art.21” a “No” sia per le operazioni “black list” che per quelle INTRA.
  • Sono esonerati dall’obbligo di comunicazione i contribuenti minimi.
  • In merito ai contratti, per quelli periodici ovvero quelli che si riferiscono al punto 2.2 del provvedimento (locazione, noleggio, concessione, etc) rimane il controllo sul limite dei 3.000 euro (25.000 per il 2010) per anno solare, quindi vanno riportati nella comunicazione quando nel loro complesso superano il limite nell’anno. Per i contratti collegati invece è stato chiarito che vanno riportate in elenco le singole fatture anche se sono inferiori al limite nel caso in cui, considerati complessivamente, lo superino. La circolare suddetta fa un esempio per cui a fronte di una cessione avvenuta nel 2011 (uguale o maggiore a 3.000) si fattura un acconto di 2.500 euro, l’operazione va riportata nella comunicazione del 2011 per 2.500 euro indipendentemente dal pagamento frazionato. Ulteriore novità riguardante i contratti nel loro complesso è la necessità di sommare le operazioni relative al medesimo contratto indicando come data dell’operazione la data di registrazione dell’ultima operazione resa o ricevuta nell’anno di riferimento.
  • Un ulteriore punto della Circolare 24/E analizza il meccanismo delle note di variazione. Gli importi delle operazioni originali vanno riportate in elenco al netto delle note di variazione per cui se l’importo al netto della rettifica scende al di sotto del limite non andrà in elenco, al contrario andrà in elenco l’operazione che, originariamente sotto al limite, viene aumentata per una variazione di segno positivo. Qualora la variazione avvenga entro il termine previsto per la comunicazione (31/10/2011 per le operazioni del 2010) l’operazione al netto della variazione andrà riportata nella comunicazione dell’anno di riferimento, al contrario nel caso in cui la variazione avvenga successivamente al termine previsto per l’invio della comunicazione occorrerà riportare l’operazione nel suo complesso nell’anno in cui la variazione è stata emessa.
  • È stato confermato che non vanno indicate le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva quando il pagamento del corrispettivo avviene mediante carte di credito, di debito, bancomat ecc ecc.