14 Luglio 2022
La trasmissione dei dati dell’esterometro riguarda anche le operazioni con i privati consumatori: nonostante la legge non contenga riferimenti espressi in merito, secondo l’Agenzia delle Entrate – che con la circolare n. 26/E del 2022 ha fornito chiarimenti in merito alle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere, introdotte dalla legge di bilancio 2021 a decorrere dal 1° luglio 2022 – la trasmissione deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori. In quest’ultimo caso, peraltro, solo ove il corrispettivo dell’operazione sia comunque certificato, tramite fattura o altro documento.
Con circolare n. 26/E del 13 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad alcuni quesiti dei contribuenti in tema di esterometro, alla luce delle nuove regole in vigore dal 1° luglio 2022.
In base all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015, come modificato dal decreto Semplificazioni, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale, quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche purché di importo non superiore a 5.000euro per ogni singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del D.P.R. n. 633/1972. La trasmissione telematica è effettuata trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
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Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, i dati sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di interscambio.
Con riferimento alle medesime operazioni:
a) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
b) la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato è effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
La trasmissione dei dati deve avere ad oggetto tutte le operazioni con soggetti esteri, ivi compresi i consumatori: la ratio dell’adempimento non è più da identificare nel mero controllo delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate tra soggetti passivi, ma nel monitoraggio di tutte quelle in cui una delle parti è “estera”.
La normativa non fornisce indicazioni sulla qualificazione soggettiva delle controparti per l’esterometro (in riferimento a quest’ultimo non si parla, ad esempio, di “soggetti passivi” non stabiliti): ciò indipendentemente dal fatto che l’aggettivo richiamato (“stabiliti”) è comunque utilizzato dal legislatore italiano e comunitario anche in riferimento alle persone fisiche costituendo dunque una locuzione ampia, comprensiva, nel caso di specie, di tutti i soggetti (professionali e non, persone fisiche o meno).
L’Agenzia aggiunge che una diversa interpretazione comporterebbe una disparità di trattamento rispetto a quelle situazioni in cui l’adempimento è comunque assolto, seppure per equivalente, come avviene nelle ipotesi di acquisti effettuati dai viaggiatori extra UE ai sensi dell’art. 38-quater del D.P.R. n. 633/1972.
A differenza dell’obbligo di presentazione dei modelli INTRASTAT di cui all’art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993 – previsto, tra l’altro, per i soggetti passivi IVA italiani che effettuano scambi di beni comunitari e/o di servizi “generici” con altri soggetti passivi IVA di altri Stati membri – l’esterometro riguarda tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, senza ulteriori limitazioni. Ai fini, infatti, dell’adempimento dell’obbligo comunicativo:
– è rilevante solo la circostanza che il soggetto non sia stabilito in Italia, indipendentemente dalla natura dello stesso;
– non è significativo il fatto che l’operazione sia o meno rilevante, ai fini IVA, nel territorio nazionale.
Viene confermato che, alla luce delle modifiche in ultimo recate dall’art. 12, D.L. n. 73/2022, gli acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies del decreto IVA) costituiscono oggetto di comunicazione solo quando di importo superiore a 5.000 euro (ammontare che, in assenza di specificazioni da parte del legislatore, si ritiene comprensivo dell’eventuale imposta).
Tra i soggetti tenuti alla trasmissione dei dati rientrano anche gli enti non commerciali compresi gli enti del Terzo settore, soggetti passivi IVA, per gli acquisti inerenti alle attività istituzionali, e coloro che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014.
L’estensione in corso d’anno a soggetti prima esclusi – tipicamente i soggetti in forfetario e quanti “hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398” (secondo la formulazione prima vigente) – ha spinto il legislatore a una certa gradualità, stabilendo comunque che per costoro l’obbligo valga “a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti”: quindi, dal 1° gennaio 2024 l’obbligo non sconterà più alcuna deroga di ordine soggettivo.
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Alla luce di quanto sopra e nei limiti accennati, forfetari ed enti non commerciali, compresi quelli del terzo settore, dal 1° luglio 2022, rientrando tra i soggetti passivi di cui all’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, sono tenuti anche alla trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate/ricevute verso/da soggetti esteri.
Va osservato, peraltro, in riferimento agli enti non commerciali, che come in passato l’obbligo riguarderà le sole operazioni realizzate nella sfera commerciale dell’ente.
Qualora il soggetto residente o stabilito in Italia emetta una fattura elettronica verso quello estero attraverso SdI, utilizzando un codice destinatario comunicato dal cliente e indicando nel codice paese del cessionario/committente un valore diverso da IT, assolve all’obbligo di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015 e la fattura va conservata in modalità elettronica.
Se non è stata emessa una fattura elettronica tramite SdI o non è stata emessa bolletta doganale – adempimento che, insieme alla fattura elettronica, esclude in generale l’obbligo dell’esterometro dovrà essere utilizzato il codice convenzionale “XXXXXXX” e codice paese del cessionario/committente diverso da IT.
In tal caso il file contenente i dati della fattura non viene recapitato da SdI al cessionario/committente. Non trattandosi di una fattura elettronica, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39, comma 3, terzo periodo, del decreto IVA e dunque il documento, che va comunque conservato, potrà esserlo elettronicamente.
Analogamente, in riferimento agli acquisti, laddove l’autofatturazione avvenga solo tramite SdI utilizzando i relativi codici (si richiama quanto detto sul punto nelle risposte precedenti), vi è obbligo di conservazione elettronica, che degrada a possibilità in presenza di un documento (analogico o meno) extra SdI.
L’integrazione via SdI delle fatture/documenti ricevuti da soggetti esteri per mezzo di altro canale non esclude che anche questi vadano correttamente conservati (in forma analogica od elettronica).
Fonte: Ipsoa