8 Febbraio 2019

E-fattura e impossibilità di recapito: cosa devono fare mittente e cessionario

In caso di mancata trasmissione della e-fattura al destinatario, in dipendenza di diverse cause, il Sistema di Interscambio comunica la fattura all’Agenzia delle Entrate, che la deposita nell’Area Fatture e Corrispettivi, e invia al mittente la ricevuta di “impossibilità di recapito”. Il mittente che riceve tale esito deve comunicare al cessionario/committente, per vie diverse dal Sistema di Interscambio (ad esempio, inviando una copia analogica/informatica), che l’originale della fattura è disponibile nell’Area riservata di Fatture e Corrispettivi. Ai fini della detraibilità dell’IVA della fattura non recapitata dal SdI, il cessionario/committente è tenuto ad accedere all’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura. Viene così memorizzata la data di presa visione come data di consegna.

Assosoftware ha pubblicato nuove FAQ in materia di fattura elettronica.

Tempi di consegna di fatture e ricevute

Il processo di elaborazione delle fatture da parte del Sistema di Interscambio Sistema di Interscambio è articolato in più fasi che avvengono sequenzialmente e comprendono:

  • la ricezione dei documenti inviati da parte del Provider o azienda via PEC;
  • la presa in carico da parte del Sistema di Interscambio;
  • il controllo formale del documento e l’eventuale verifica dei parametri di sicurezza;
  • la comunicazione del documento all’Agenzia delle Entrate per l’inserimento nell’Area Fatture e Corrispettivi;
  • l’invio della fattura al destinatario via PEC o per il tramite del Provider (con diversi tentativi a distanza di ore);
  • la comunicazione dell’esito di consegna all’Agenzia delle Entrate per l’aggiornamento dell’area Fatture e Corrispettivi;
  • l’invio dell’esito al destinatario via PEC o per il tramite del Provider.

I tempi di consegna della fattura elettronica e della notifica di esito al mittente possono essere condizionati da molti fattori e non sono predeterminabili. Alcuni ritardi possono essere causati anche da fattori fisiologici legati a temporanei malfunzionamenti nelle elaborazioni o nella comunicazione tra sistemi e in taluni casi, in percentuali del tutto minimali, comportare ritardi anche superiori ai 5 giorni, in particolare in questa prima fase di avvio del sistema.

Impossibilità di recapito

La ricevuta di Impossibilità di recapito indica la non trasmissione del documento al destinatario che può avvenire per diverse cause:

  • fattura a soggetto persona fisica senza partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario;
  • fattura a soggetto con partita IVA indicando “0000000” nel codice destinatario in quanto non si conoscono i recapiti telematici;
  • indicazione di un codice destinatario previsto ma non attivo;
  • indicazione di un codice destinatario previsto, attivo ma temporaneamente offline;indicazione di un indirizzo PEC destinatario errato;
  • indicazione di un indirizzo PEC corretto ma non più attivo;
  • indicazione di un indirizzo PEC corretto ma con casella posta in arrivo eccedente i limiti previsti.

In tutti questi casi il Sistema di Interscambio comunica la fattura all’Agenzia delle Entrate che la deposita nell’Area Fatture e Corrispettivi e a seguire invia al mittente via PEC o per il tramite di un Provider accreditato la ricevuta di “impossibilità di recapito” (suffisso _MC).

Il mittente che riceve un esito di “impossibilità di recapito” è tenuto a comunicare, per vie diverse dal Sistema di Interscambio, al cessionario/committente che l’originale della fattura è disponibile nella sua Area riservata del sito Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine può anche inviare una copia analogica/informatica (ad esempio, documento pdf di cortesia) della fattura elettronica.

Ai fini della detraibilità dell’imposta della fattura di acquisto non recapitata dal Sistema di Interscambio, il cessionario/committente è tenuto ad accedere all’area riservata del sito Fatture e Corrispettivi per prendere visione della fattura, in tal modo viene memorizzata la data di presa visione come data di consegna.

Dati anagrafici del cessionario ditta individuale

Per entrambi i contraenti, la fattura deve riportare la ditta, denominazione o ragione sociale dell’impresa.

Le specifiche tecniche relative alla fattura elettronica impongono invece la compilazione dei campi:

  • NOME E COGNOME in caso di persona fisica;
  • DENOMINAZIONE in caso di persona non fisica.

campi sono alternativi, pertanto non è possibile compilarli contemporaneamente.

Ai fini della corretta identificazione del cessionario, secondo Assosoftware possono essere compilati, indifferentemente, il campo Denominazione o i campi Nome/Cognome.

Ottici e fatture miste

Gli ottici inviano al Sistema Tessera Sanitaria le spese relative ai dispositivi medici con marcatura CE con il codice AD e le altre spese sanitarie con il codice AA.

Non essendo previsto il codice SP, che altre categorie professionali usano per le prestazioni professionali, gli ottici trasmettono le prestazioni professionali con il codice AA (altre spese sanitarie). Poiché la FAQ n. 58 dell’Agenzia delle Entrate non fa differenza tra le varie tipologie di altre spese, quando la spesa non può essere inviata con il codice specifico di TS, può essere utilizzato il codice AA.