13 Febbraio 2019
Si avvicina la scadenza della prima liquidazione periodica IVA e sono sempre più forti le pressioni per una proroga della moratoria sulle sanzioni per l’emissione della fattura elettronica. Pur a fronte di difficoltà quotidiane (in alcuni casi, non si comprendono le ragioni dello scarto delle fatture emesse), il contribuente mensile avrà tempo fino al 18 febbraio (il 16 cade di sabato) per ri-emettere le fatture in precedenza scartate, senza incorrere in sanzioni; se la fattura sarà emessa oltre il 18 febbraio ma entro il 18 marzo 2019, la sanzione sarà ridotta dell’80%. In ogni caso, poiché la moratoria non riguarda la regolarità della liquidazione periodica, il soggetto passivo sarà comunque destinatario della relativa sanzione, qualora liquidi e versi un minor importo rispetto all’IVA effettivamente dovuta.
In alcuni casi non è facile comprendere né le ragioni dello scarto delle fatture emesse, né se le “cause” delle anomalie siano o meno imputabili all’Agenzia delle entrate/SdI o al provider dei servizi di interscambio alla quale si è affidato il contribuente per la gestione del ciclo di fatturazione attiva.Il servizio di messaggistica non è sempre così chiaro e in alcuni casi l’individuazione delle ragioni che non hanno consentito il buono esito dell’operazione potrebbe essere non agevole.
Si avvicina velocemente la scadenza del 18 febbraio (il 16 cade di sabato), cioè del termine entro cui effettuare la liquidazione periodica di gennaio. Il contribuente avrà tempo fino alla predetta data per emettere nuovamente le fatture in precedenza scartate la cui effettuazione dell’operazione si considera avvenuta, secondo le regole dell’art. 6, D.P.R. n. 633/1972, nel corso del mese di gennaio.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la moratoria delle sanzioni non riguarda in nessun caso la regolarità della liquidazione periodica. Conseguentemente, sia che il contribuente riesca ad emettere la fattura scartata entro il 16 febbraio, sia nel caso in cui proceda all’emissione del documento oltre la predetta data, il soggetto passivo sarà comunque destinatario della relativa sanzione, qualora liquidi e versi un minor importo rispetto all’IVA effettivamente dovuta.
Si pone dunque il problema di come procedere qualora il contribuente, avendo ricevuto la comunicazione di uno o più scarti relativi a fatture emesse di operazioni effettuate nel periodo di liquidazione di gennaio, non sia stato in grado di emettere nuovamente i predetti documenti entro la scadenza della liquidazione periodica.
Al fine di evitare l’effettuazione del versamento di una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovuta, il contribuente potrà incrementare “manualmente” il risultato della liquidazione periodica aggiungendo anche l’IVA a debito delle fatture emesse e scartate attinenti alle operazioni poste in essere nel periodo di gennaio. Questa soluzione presenterà comunque il vantaggio di effettuare correttamente la liquidazione periodica, versando altresì la somma dovuta, tenendo conto delle operazioni poste in essere la cui esigibilità si sarà verificata nel corso del mese di gennaio 2019.
È corretto fare riferimento ad un’integrazione “manuale” in quanto il contribuente non avrebbe alcun titolo di registrare documenti emessi e successivamente scartati che, dal punto di vista fiscale, si considerano “inesistenti”.
Quando il contribuente riuscirà a comprendere le ragioni dello scarto e ad emettere le relative fatture post 16 febbraio 2019, si porrà il problema di far confluire l’IVA a debito nel periodo di liquidazione di gennaio in modo da “correggere” la liquidazione periodica anche se il contribuente nel frattempo, per il tramite di una “correzione manuale”, avrà versato l’importo correttamente dovuto.