8 Febbraio 2019

Esterometro, primo appuntamento il 28 febbraio

Debutta nel 2019 lo spesometro transfrontaliero – l’esterometro, il nuovo adempimento che richiede la comunicazione dei dati delle operazioni poste in essere con i soggetti non residenti. Il primo appuntamento è fissato nell’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, quindi il 28 febbraio in relazione al mese di gennaio 2019. In relazione alla nuova comunicazione, è necessario prestare attenzione fin da ora ad alcune particolarità, messe in evidenza anche da Assonime nella circolare n. 26 del 2018. Ad esempio, con riguardo ai criteri adottati per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione.

Con la circolare n. 26 del 2018, Assonime ha illustrato il nuovo adempimento comunicativo, introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2019, che consiste nell’obbligo – a carico dei soggetti passivi IVA stabiliti in Italia – di trasmettere mensilmente per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni, sia rese che ricevute, intercorse con soggetti esteri, che non siano documentate con fatture elettroniche o bollette doganali.

Si tratta dello spesometro transfrontaliero o “esterometro”.

I soggetti passivi d’imposta interessati dal nuovo adempimento comunicativo sono gli stessi per i quali è stato stabilito l’obbligo di emissione e ricezione delle fatture con modalità elettronica: si tratta dei soggetti “stabiliti” ai fini IVA in Italia, vale a dire quelli residenti o che hanno una stabile organizzazione in Italia.

Tali soggetti quindi:

– sono tenuti ad emettere fattura elettronica per le operazioni rese o ricevute che hanno come controparte soggetti residenti o stabiliti in Italia;

– devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni che hanno, come controparti, soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

I soggetti esteri direttamente identificati ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, o con rappresentante fiscale nel territorio dello Stato a norma dell’art. 17 del medesimo decreto, non sono tenuti ad emettere fatture elettroniche, ma possono continuare ad emettere fatture cartacee.

Inoltre, tali soggetti non ricadono sotto l’obbligo di trasmissione dello spesometro transfrontaliero, che – come detto – riguarda i soli soggetti passivi d’imposta stabiliti

Passando alle operazioni, non sussiste l’obbligo di trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

– per le quali è stata emessa una bolletta doganale, e di quelle

– per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

La ragione dell’esclusione dallo spesometro di queste tipologie di operazioni – poste in essere con soggetti non residenti – risiede nel fatto che tali dati già entrano automaticamente in possesso dell’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, è possibile trasmettere facoltativamente i dati di queste operazioni con il vantaggio di evitare di doverle indicare nello spesometro.

Tale facoltà riguarda comunque le sole operazioni attive, non essendo possibile attualmente ricevere da soggetti non residenti fatture in formato XML tramite il SdI dell’Agenzia delle entrate.

In proposito:

– l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto che possono essere emesse fatture elettroniche nei confronti di soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972, con l’avvertenza che sia garantita, su loro richiesta, la consegna di una copia cartacea della fattura (circolare n. 13/E del 2018);

– da parte sua Assonime (circolare n. 26 del 2018) ritiene che sia possibile emettere fatture elettroniche anche nei confronti di soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante IVA in Italia ai sensi dell’art. 17 dello stesso decreto, oppure cessionari o committenti esteri privi di partita IVA italiana, sempre consegnando loro una copia cartacea della stessa.

Due sono le modalità di emissione della fattura elettronica nei confronti dei clienti non residenti, come confermato dall’Agenzia delle entrate con le FAQ del 15 novembre 2018:

– compilare solamente il campo “Codice destinatario” con un codice convenzionale composto da sette X”, come indicato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento del 30 aprile 2018 (punto 9.4);

– riportare in fattura il numero di partita IVA italiano del cliente (partita IVA acquisita dal suo rappresentante fiscale o a seguito della sua identificazione diretta) ed inviare al SdI il file della fattura inserendo il valore predefinito “0000000” nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica, salvo che il cliente non comunichi al fornitore uno specifico indirizzo telematico (PEC o codice destinatario).

La trasmissione telematica dei dati deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo:

– a quello della data del documento emesso, per quanto concerne le fatture attive, e

– a quello della data in cui è ricevuto il documento comprovante l’operazione, per quanto riguarda le operazioni passive.

Con riferimento alle fatture emesse, quindi, occorrerà tenere presente la data indicata sulla fattura, a nulla rilevando la data di registrazione.

Per le fatture passive, invece, il provvedimento del 30 aprile 2018 specifica che “la data di ricezione del documento comprovante l’operazione è da identificarsi nella data di registrazione dell’operazione, nel registro dell’art. 25 del d.p.r. n. 633, ai fini della liquidazione dell’IVA” (punto 9.3).

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