8 Febbraio 2019
Dal 1° luglio 2019 scatta l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro; per tutti gli altri contribuenti, si partirà il 1° gennaio 2020. Contestualmente, il legislatore ha previsto la memorizzazione dei corrispettivi trasmessi e l’esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi. L’intenzione è apprezzabile, ma la semplificazione, almeno per talune fattispecie, non è reale. Infatti, i contribuenti in contabilità ordinaria devono comunque registrare nel libro giornale, con periodicità giornaliera, i corrispettivi conseguiti. Pertanto, se l’esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi si sostanzia in un passaggio in meno, dall’altra il contribuente sarà comunque tenuto ad effettuare la registrazione dei corrispettivi giornalieri nel libro giornale.
Il decreto fiscale 2019 ha previsto l’obbligo generalizzato di trasmissione telematica dei corrispettivi.
Dal 1° luglio 2019 l’obbligo riguarderà i contribuenti il cui volume d’affari dell’anno precedente avrà superato 400.000 euro. Invece, dal 1° gennaio 2020 l’obbligo verrà esteso a tutti i i soggetti esercenti le attività di commercio al dettaglio di cui all’art. 22, D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente dall’elemento dimensionale.
Il nuovo adempimento renderà più gravosi gli obblighi dei contribuenti e le semplificazioni che contestualmente sono state introdotte non sono veramente tali o perlomeno non sono in grado di controbilanciare la novità.
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta in proposito, rispondendo ad un quesito riguardante l’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Il quesito posto riguarda un contribuente che esercita l’attività di commercio al dettaglio e che dal 1° luglio 2019 è obbligato alla trasmissione telematica dei corrispettivi. In particolare, è stato chiesto se, in considerazione dell’entrata in vigore del nuovo obbligo, sia ancora possibile emettere la relativa ricevuta fiscale.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, l’unica forma ammessa per la certificazione dei corrispettivi consiste nell’emissione della fattura elettronica. Tuttavia, i predetti soggetti sono tenuti al rilascio di tale documento esclusivamente nel caso in cui il cliente ne faccia richiesta non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
La ricevuta fiscale potrà però essere utilizzata, anche se l’Agenzia delle Entrate non lo dice espressamente in questa occasione, al fine dell’emissione della fattura differita ex art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972.
Contestualmente al nuovo obbligo, il legislatore ha previsto la memorizzazione dei corrispettivi trasmessi e l’esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del decreto IVA.
L’intenzione è apprezzabile, ma la semplificazione, almeno per talune fattispecie, non è reale.
I contribuenti in contabilità ordinaria devono comunque registrare nel libro giornale, con periodicità giornaliera, i corrispettivi conseguiti. Solitamente le procedure di contabilità prevedono l’integrazione delle registrazioni IVA con le annotazioni nel libro giornale. In pratica, una volta effettuata la registrazione dei corrispettivi nel relativo registro ex art. 24, l’annotazione risulta automaticamente effettuata anche nel libro giornale.
Conseguentemente, se da una parte l’esonero dalla tenuta del registro dei corrispettivi si sostanzia in un passaggio in meno, dall’altra il contribuente sarà comunque tenuto ad effettuare la registrazione dei corrispettivi giornalieri nel libro giornale. La semplificazione, quindi, è molto relativa perché non “affranca” completamente il contribuente dall’obbligo di effettuazione delle annotazioni contabili.
È probabile, quindi, proprio in ragione dell’integrazione delle procedure per la parte IVA con quella ai fini delle imposte sui redditi, che il contribuente non modifichi le procedure che si sono consolidate nel tempo.
D’altra parte, la registrazione dei corrispettivi nel relativo registro sarà comunque utile per effettuare correttamente la liquidazione periodica del tributo. Se, per ipotesi, il contribuente decidesse di avvalersi della semplificazione in rassegna, senza registrare i corrispettivi nel relativo registro, dovrà comunque tenere conto dei corrispettivi giornalieri ai fini della liquidazione periodica.
A regime, presumibilmente, le procedure terranno in considerazione, ai fini della liquidazione periodica dell’IVA, l’importo trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate.
In ogni caso, l’esonero dall’obbligo di registrazione ai fini IVA nel registro previsto dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 non sembra rappresentare una vera e propria semplificazione.
Scopri le nostre soluzioni di Gestione Cassa ed esercizi commerciali che ti consentiranno di rispettare l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi. Contattaci per maggiori informazioni allo 0415084911 o scrivici a info@prosyt.it