27 Luglio 2016

News FEP – Fatturazione Elettronica tra Aziende Private

Il 30 giugno 2016 sono stati pubblicati due provvedimenti inerenti la FEP (fatturazione elettronica tra privati) e quello sulla trasmissione dei corrispettivi dei distributori automatici. Inoltre, all’interno dello stesso provvedimento, viene introdotto l’utilizzo del Sigillo Elettronico.

Per la FEP viene confermato l’utilizzo dello stesso tracciato standard già conosciuto come XML PA. A questo tracciato, sono state introdotte alcune modifiche, seppur minime, per poterlo rendere compatibile alle FEP (sia quelle di tipo ordinario che quelle semplificato).

Anche nel caso delle FEP, viene introdotto il codice identificativo, già conosciuto come IPA nelle FEPA, codice che in questo caso, viene assegnato dallo SDI in fase di accreditamento al sistema. Ogni soggetto mittente e destinatario è quindi indentificato mediante questo codice di 7 caratteri inserito in appositi tag, inclusi nel formato xml della fattura. Il soggetto trasmittente sarà invece sempre identificato mediante il codice fiscale presente nel nome del file FEP.

Le metodologie di invio delle fatture elettroniche saranno le stesse già viste per la FEPA. Sarà quindi probabile che quelli più utilizzati resteranno la PEC e il formato di invio SDICOOP mediante soggetti intermediari. Il primo caso sarà quello maggiormente utilizzato dalle PMI, artigiani e professionisti, mentre le aziende più strutturate, ricorreranno al sistema SDICOOP. L’introduzione di questo nuovo standard verrà d’aiuto a quelle aziende che oggi attraverso formati tipo EDI devono adeguarsi di volta in volta a tracciati sempre diversi.

Rif. (Art. 1 del DLgs 127 del 5 agosto 2015)

A partire dal 1 gennaio 2017 sarà obbligatorio per le aziende che riforniscono le vending machine, trasmettere ogni giorno i corrispettivi derivanti dalla movimentazione di denaro. I mesi da luglio 2016 a dicembre 2016 serviranno alle aziende distributrici, per censire le apparecchiature tramite un’etichetta con il QR Code identificativo. Tale etichetta si otterrà mediante comunicazione all’Agenzia delle Entrate che darà il codice matricola e la geolocalizzazione dell’apparato.

I dati trasmessi giornalmente saranno inviati tramite un tracciato xml che, essendo per sua natura elettronico, dovrà essere conservato digitalmente a norma.

Con questo provvedimento, viene inoltre introdotto un nuovo metodo di cristallizzazione dei documenti e consiste nel Sigillo Elettronico che di fatto rappresenta un certificato di firma digitale, intestato però ad una persona giuridica e non fisica, come nel caso della classica firma. Anche la responsabilità quindi non ricade più sulla persona fisica, ma sull’azienda.

Rif. (Art. 2 del DLgs 127 del 5 agosto 2015)

Dallo scorso 1 luglio, è diventata applicabile la direttiva in materia del regolamento eIDAS e del Sigillo Elettronico. Lo scopo è quello di attivare una interoperabilità a livello comunicato, non solo della firma elettronica, ma di tutto un insieme di servizi, come quello di identificazione e autenticazione.

Vi segnaliamo il link diretto della direttiva.