6 Aprile 2020
Presentiamo in questo articolo il contenuto del Provvedimento direttoriale N. 99922 del 28 febbraio 2020, con il quale l’Agenzia delle Entrate ha:
La novità più importante riguarda l’introduzione di nuove codifiche utilizzabili nei Tag XML “Tipidocumento” (TD) e “Natura” (N).
I vantaggi che derivano da questi aggiornamenti sono in primo luogo:
Ricordiamo a tal proposito che già dal prossimo 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del proprio sito, le bozze dei registri IVA vendite e acquisti e delle Liquidazioni periodiche IVA.
Per gli stessi soggetti, relativamente alle operazioni IVA 2021, è poi prevista anche la predisposizione della bozza della dichiarazione annuale Iva.
Precisiamo che l’obbligo di utilizzo del nuovo tracciato non è immediato, infatti:
Vediamo ora nel dettaglio quali sono le novità introdotte.
Aggiunti nuovi codici di identificazione del Tipo Documento
Precisiamo che il tipo documento è un codice da inserire obbligatoriamente nella e- fattura (posizione del tracciato è 2.1.1.1 <TipoDocumento>).
Oltre a quelli già esistenti, sono stati introdotti i seguenti valori:
Con l’utilizzo in particolare dei TD 17-18-19 sarà possibile produrre ed inviare a SdI XML contenenti i dati delle fatture passive estere (sia UE che extra-Ue) evitando in questo modo di dover trasmettere l’esterometro.
Ricordiamo che per le importazioni e le esportazioni per le quali è emessa bolletta doganale non è invece necessaria l’inclusione dei dati fattura nell’esterometro dal momento che vengono trasmessi direttamente all’AdE dall’Agenzia delle Dogane.
La fattura immediata (da trasmettersi entro 12 giorni) continuerà ad essere gestita con codice TD01 (oppure es. TD06 nel caso di parcella), mentre in caso di fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a), da trasmettersi entro il giorno 15 del mese successivo, si dovrà utilizzare il codice TD24.
Introdotto anche il codice TD25, per la fattura “ultra differita”, emessa ai sensi dell’articolo 21 comma 4, lettera b).
Ribadiamo che l’utilizzo dei nuovi codici è opzionale dal 4 maggio fino al 30 settembre, obbligatorio a partire dal 1° ottobre 2020
Saranno quindi gestibili le seguenti operazioni:
– Reverse charge interno: TD 16
Da utilizzare per le integrazioni che vengono inviate al SdI dal destinatario nei casi di reverse charge italiano.
L’invio a SDI del XML che si volesse produrre dopo aver effettuato l’integrazione non è obbligatorio, ma consigliato ai soggetti che hanno aderito al sistema di conservazione elettronica fornito dall’Agenzia delle Entrate, in modo da avere anche tale documento nel proprio archivio digitale.
– Reverse charge o autofattura estera in inversione contabile da art. 17 2 comma Dpr 633/72: TD17 – TD18 – TD19
Consentono di trasmettere a SDI i dati delle fatture passive provenienti dall’estero o da non residenti e di gestire l’integrazione o l’autofattura con il SdI, eliminando l’obbligo dell’esterometro.
Ricordiamo che l’XML andrà inviato entro la fine del mese successivo a quello della data della fattura ricevuta (Articolo 1 comma 3-bis della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
– Regolarizzazioni: TD20 – TD21 – TD22 – TD23
Permettono di gestire le operazioni da deposito Iva, se necessaria integrazione (vedi circolare 14/E/2019 dell’AdE).
– Fatture differite: TD24 – TD 25
TD 24 per fattura differita – art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72 (fattura collegata a DDT per vendita beni o a documentazione di prova dell’effettuazione per le prestazioni di servizi).
TD 25 per fattura differita di cui all’art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72 (fattura differita per triangolazioni).
– Operazioni particolari: TD26
Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72).
– Autofatture: TD27
Consente di gestire la trasmissione e ricezione dal SdI delle autofatture aventi medesimo mittente e destinatario.
L’indicazione della tipologia di documento consente di evitare che l’autofattura quando ricevuta dal SdI sia inserita nel cassetto fiscale tra le fatture in acquisto.
Aggiunti i valori Tipo Ritenuta RT03, RT04, RT05, RT06
Nel campo, di tratta precisamente del 2.1.1.5.1 <TipoRitenuta>, oltre alle ritenute fiscali per persone fisiche (RT01) e persone giuridiche (RT01), dovranno essere indicate le ritenute previdenziali.
Il blocco è da valorizzare se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto o a titolo definitivo o a contributo previdenziale.
Sarà possibile inserire le ritenute ENSARCO, ENPAM, ex-ENPALS, ecc. sena più la necessità di dovere utilizzare, eventualmente, es. il blocco AltriDatiGestionali.
Sono stati introdotti in particolare i codici:
RT03 (Contributo INPS)
RT04 (Contributo ENSARCO)
RT05 (Contributo ENPAM)
RT06 (Altro contributo previdenziale)
Aggiunto codice MP23 Modalità Pagamento
Il nuovo valore si aggiunge a quelli già presenti per compilare il campo 2.4.2.2. <ModalitaPagamento> Identifica la modalità di pagamento tramite PagoPA, sistema di pagamenti elttronici realizzato per rendere più semplice e trasparente qualsiasi pagamaento verso la Pubblica Amministrazione.
Aggiunti codici per indicare la Natura IVA
Le nuove specifiche prevedono l’indicazione dettagliata delle operazioni per le quali non è applicabile l’imposta
Le attuali codifiche generiche:
N2 (non soggette)
N3 (non imponibili)
N6 (inversione contabile)
Vengono integrate da sotto-tipologie, che consentiranno una contabilizzazione più rapida e precisa oltre che una semplificazione della compilazione dei prospetti di liquidazione IVA da effettuare periodicamente.
ll campo Natura dev’essere compilato solo nei casi in cui l’aliquota IVA è a zero e serve appunto a indicare il motivo per cui non vi è applicazione dell’IVA.
Attualmente i codici sono:
N2 – operazioni non soggette
N3 – operazioni non imponibili
N6 – operazioni a reverse charge.
Dal 04/05/2020 sarà possibile scegliere se utilizzare il codice natura generico oppure quelli specifici, ma a partire dal 01/10/2020 i codici natura generici N2, N3 e N6 non potranno più essere utilizzati.
Per quanto riguarda il valore N2, il nuovo tracciato distingue (N2; N2.1; N2.2) per poter differenziare le operazioni non soggette per mancanza del requisito di territorialità. (Affinché si realizzi un’operazione rilevante ai fini Iva, occorre che la cessione di beni o la prestazione di servizi si consideri effettuata nel territorio della Repubblica italiana, esclusi i Comuni di Livigno e di Campione d’Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano) e le altre tipologie di operazioni non soggette.
Le nuove specifiche sono riportate nella tabella seguente.
Introdotta la molteplicità dell’elemento DatiRitenuta in DatiGeneraliDocumento
Il blocco (2.1.1.5 <DatiRitenuta>) è da valorizzare se il cedente/prestatore è soggetto a ritenuta a titolo di acconto, a titolo definitivo o a contributo previdenziale. È ora possibile inserire N blocchi DatiRitenuta e non più uno soltanto, in modo da poter indicare nella fattura diversi tipi di ritenuta.
Modificata l’obbligatorietà dell’elemento ImportoBollo in DatiBollo
E’ stato eliminato l’obbligo di compilare il campo (2.1.1.6.2 ) relativo all’importo del Bollo per le fatture esenti IVA con il valore 2,00
in ragione del fatto che nelle e-fatture è sempre uguale a 2 euro.
Modificato l’elemento Importo in ScontoMaggiorazione per recepire fino a 8 decimali
Nel Tag (2.1.1.8.3 <Importo>) del blocco Sconto-Maggiorazione viene esteso a 8 decimali l’arrotondamento per gli sconti e le maggiorazioni. Segnaliamo che già ora nel file XML i decimali oltre al secondo sono facoltativi
Aggiunti i valori M2 e ZO in CausalePagamento ed eliminato il valore Z
Nel blocco DatiRitenuta il campo causale pagamento (2.1.1.5.4 <CausalePagamento>) prevede ora due nuovi codici. Si tratta di valori presenti nelle codifiche utilizzate per compilare la Certificazione Unica, cioè:
M2 per la prestazione di lavoro autonomo non esercitabile abitualmente
Z0 per un titolo diverso da quelli precedentemente indicati
Nuovo controllo sul campo PECDestinatario
Al fine di ridurre i casi di valorizzazione del campo <PECDestinatario> 1.1.6 (non obbligatorio se compilati CodiceIPA o Intermediario) con un indirizzo non corretto è stata introdotto un controllo formale attraverso l’applicazione di una espressione regolare.
In caso di errore nella compilazione del campo verrà restituito errore 00426.
Aggiunto nello schema XSD l’“attribute” SistemaEmittente
Si tratta di un attributo opzionale di tipo Stringa con lunghezza 10, per finalità di natura puramente informativo/statistica. Può riferirsi al sistema utilizzato per l’emissione della fattura.
Può essere presente nello “schema” XSD della fattura, cioè l’intestazione che precede l’header, dove vengono indicati dati come ad esempio la versione XML.
Il provvedimento proroga al 4 maggio 2020 la possibilità per tutti i contribuenti, partite Iva o consumatori finali di dare la propria adesione al servizio (vedi Newsletter N.5 -2019).
Ricordiamo che in caso di adesione, i file delle fatture XML correttamente trasmessi a SdI rimarranno disponibili (per consultazione e download) nel Cassetto Fiscale sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI e cancellati entro i sessanta giorni successivi.