19 Marzo 2020
Procedura per l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti IVA di importo superiore ai 77,47 Euro inviate attraverso il Sistema di Interscambio nel 2020.
L’operazione, secondo quanto definito nel DMEF 28 Dicembre 2018 e successiva modifica del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) che ha precisato modalità e tempi di versamento, dovrà essere effettuata dai contribuenti entro 20 giorni dalla fine del trimestre precedente (per il primo trimestre 2020 la data sarà il 20 Aprile 2020) oppure, se il valore annuo non supera i 1000 euro semestralmente.
L’ammontare dell’imposta dovuta, direttamente calcolata dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei dati presenti nelle e-fatture, è state recentemente
riportata all’interno dell’area riservata attiva per ciascun soggetto IVA sul sito web dell’AdE.
Procedura di versamento
Per effettuare l’operazione di versamento sarà necessario:
A questo punto si potranno verificare i dati predisposti automaticamente dall’Agenzia e successivamente effettuare il versamento generando il modello F24 precompilato o tramite addebito in conto corrente.
In sede di conversione del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) sono state introdotte alcune novità sulla fattura elettronica 2020. Nell’articolo 17 è stato previsto con l’inserimento del comma 1 bis, (per semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti) che, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il limite di 1.000 euro annui, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, potrà essere assolto con due versamenti semestrali, da effettuare:
Quando l’importo annuo supera i 1.000 euro, i termini di versamento non cambieranno, e lo stesso si dovrà effettuare entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le date da ricordare sono le seguenti:
Per il versamento tramite modello F24 la Risoluzione 42/E dell’AdE ha istituito i seguenti codici tributo:
Ricordiamo che secondo quanto previsto dal DM 28 Dicembre 2018 le scadenze di versamento relativamente all’imposta di bollo sono le seguenti:
Nel caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’imposta, l’Agenzia comunica oltre all’imposta, anche le sanzioni e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.
Il contribuente può provvedere al pagamento della sanzione, ridotta a un terzo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. In assenza di pagamento tempestivo l’Agenzia delle Entrate potrà procedere all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’intero importo.
Le regole da seguire per il versamento dell’imposta dovuta per documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche e per le fatture elettroniche emesse fino al 31 dicembre 2018, come indicato dall’Agenzia delle entrate sono, in entrambi i casi, la compilazione dei modelli F24 utilizzando i vecchi codici tributo (istituiti Risoluzioni n. 106/E del 2 dicembre 2014 e n. 32/E del 23 marzo 2015):
– 2501 per l’imposta di bollo sui libri e registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;
– 2502 per le relative sanzioni;
– 2503 per i relativi interessi.